martedì, settembre 26, 2006

Affidamento condiviso e pari genitorialità

Affidamento condiviso e pari genitorialità:
un'opportunità mancata?


Seminario Organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e il CIRSDe

Torino, 25 settembre 2006, ore 16.00
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via S. Ottavio n. 54 - Torino
Sala 3, I piano

Relatori:

Daniela Del Boca

Daniela Del Boca ha conseguito il Phd all'University di Wisconsin-Madison; e' Professore di Economia Politica presso l' Universita di Torino e Visiting professor a New York University. E' stata consulente dell'OCSE, del' European Commission e dell'ISFOl. E' Direttore del Centro CHILD. Fa parte della redazione di www.lavoce.info
Si occupa di tematiche che riguardano di economia della famiglia e del lavoro con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni.


Chiara Saraceno

Chiara Saraceno è professore ordinario di Sociologia della famiglia presso la facoltà di Scienze politiche di Torino, dove insegna anche sistemi sociali comparati. Coordina il dottorato di ricerca sociale comparata e presiede il Centro interdisciplinare di studi delle donne di quella università (CIRSDe). Per diversi anni ha fatto parte della Commissione di Indagine sulla Povertà e l'esclusione sociale presso la Presidenza del Consiglio e dal 1999 al 2001 ne è stata la presidente Ha rappresentato l’Italia in diversi organismi internazionali. Le sue ricerche, spesso di tipo storico-comparativo, riguardano le trasformazioni della famiglia, le politiche sociali, i mutamenti nei comportamenti delle donne e nei ruoli di genere, la povertà. Collabora alla redazione di www.lavoce.info



Leonardo Lenti

Leonardo Lenti e' direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Universita' di Torino, Professore e autore di testi sul Diritto Civile, si e' recentemente occupato del disegno di legge per la modifica degli art. 336 e 337 relativi ai processi minorili sulla potesta' parentale, avendo pubblicato per AIMMF:
Dazione di sperma e disconoscimento del figlio

L’accesso alla conoscenza delle proprie origini genetiche nella prospettiva legislativa



Maria Cristina Bruno Voena

Maria Cristina Bruno Voena e' iscritta dal 1981 all’Albo degli Avvocati di Torino, esercita la professione forense. Avvocato civilista, esperta di diritto di famiglia e dei minori, si occupa prevalentemente della difesa tecnica dei coniugi in conflitto, con particolare riguardo ai casi di violenza domestica e di maltrattamento all’infanzia. E’ consulente legale del Centro Studi sui problemi dell'età evolutiva Hansel e Gretel di Torino, dell'Associazione nazionale per l'ascolto e la prevenzione del disagio minorile "RIS-Rompere il silenzio", nonché presso Telefono Rosa di Torino. Collaboratrice de www.lavoce.info ha pubblicato con Daniela Del Boca una riflessione sul progetto di legge Grillini sui PACS.


Coordina:
Manuela Naldini (CIRSDe Università di Torino)

La locandina

venerdì, settembre 15, 2006

(PAS):psicopatologia e abuso dell’affidamento

Si ringraziano la rivista “LINK” e l’autore per la gentile concessione a ripubblicare l’articolo
LINK – Rivista scientifica di psicologia, n. 8, gennaio 2006, pp. 6-18
La sindrome di alienazione genitoriale (PAS):
psicopatologia e abuso dell’affidamento nelle
separazioni.
Interventi di confine tra psicologia e giustizia.

The parental alienation syndrome (PAS):
psychopathology and abuse of custody in separation.
Borderline interventions between psychology and justice.
MARIO ANDREA SALLUZZO
Psicologo, psicoterapeuta del Dipartimento di Salute Mentale ASL RM D

Riassunto: La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS), descritta da Richard Gardner a partire dagli anni ottanta, è un disturbo psicopatologico - e al tempo stesso un abuso emotivo - che colpisce i figli, solitamente in un’età compresa tra i 7 e i 14/15 anni, al momento della separazione. La PAS è dovuta a due fattori concomitanti. Il primo è la programmazione o indottrinamento di un genitore - definito come “alienante” – ai danni dell’altro. Il secondo fattore, che costituisce la principale manifestazione della PAS, è l’allineamento dei figli col genitore alienante. Questi sono personalmente coinvolti in una campagna di denigrazione – che non ha giustificazione, e non è sostenuta da elementi realistici - nei confronti dell’altro genitore (il genitore alienato), che viene odiato fino ad essere escluso dalla loro vita. Gardner descrive tre tipi di PAS: lieve, moderato e grave; otto sintomi principali e quattro criteri diagnostici aggiuntivi. Per un intervento terapeutico è necessario che gli operatori della giustizia e gli psico-professionisti lavorino in sinergia. Solo una chiara e rapida azione giudiziale, mirata a scoraggiare qualsiasi tentativo di sabotaggio da parte del genitore alienante, può garantire un buon margine di successo ad interventi psicoterapeutici o di mediazione familiare.

Abstract: The Parental Alienation Syndrome (PAS), described by Richard Gardner since the eighties, is a psychopathological disorder - and at the same time an emotional abuse - that strikes the children, usually in the period between 7 and 14/15 years, during the separation. The PAS is due to two concomitant factors. The first one is the programming or indoctrination by one parent - defined as "alienating" - against the other. The second factor, that represents the principal PAS manifestation, is the alignment of the children with the alienating parent. The children are personally involved in a campaign of denigration - that has no justification, and is not sustained by realistic elements - towards the other parent (the alienated parent) who is hated so much to be excluded from their life. Gardner describes three types of PAS: mild, moderate and severe; eight primary symptoms and four additional diagnostic criteria. For a therapeutic intervention it is necessary that the justice operators and the psycho-professionals work in synergy. Only a clear and swift judicial action, aimed to discourage any attempt of sabotage by the alienating parent, can guarantee a good margin of success for psychotherapeutic or family mediation interventions.

Parole chiave: separazione-divorzio conflittuale, affidamento, abuso emotivo, mediazione familiare, bigenitorialità.

Key words: conflictual separation-divorce, custody, emotional abuse, family mediation, biparentality.

Svolgendo da più di dieci anni l’attività di psicologo nei servizi pubblici di salute mentale, ho potuto assistere alla graduale ma consistente crescita delle richieste di trattamenti psichiatrici da parte di coloro che si trovano coinvolti in eventi stressanti come l’interruzione o la radicale modificazione dei rapporti familiari. Cessazioni di convivenza, separazioni e divorzi costituiscono eventi sempre più frequenti nella nostra società, e le famiglie sono sottoposte a traumatiche
destrutturazioni.

La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS – Parental Alienation Sindrome) è un disturbo dell’età evolutiva che nella realtà statunitense venne rilevato fin dagli anni ottanta. Quando la separazione dà luogo ad aspri conflitti, ognuno degli ex coniugi - convinto di aver ragione - rischia di coinvolgere i figli in una sorta di “gara di lealtà” (Byrne, 1989) disorientandoli e costringendoli ad un’innaturale scelta forzata. I genitori trattano i figli come propri confidenti ed attuano comportamenti che hanno lo scopo di separarli dall’altro genitore e di cementarli a sé. Wallerstein e Kelly (1980) definirono tale fenomeno, da loro rilevato in soggetti di età tra i 9 e i 12 anni, anche in presenza di buoni rapporti genitore-figlio prima della separazione, come “allineamento del minore con un genitore”.

Jacobs (1988) definì come “Complesso di Medea” il comportamento materno finalizzato alla distruzione del rapporto tra padre e figli dopo le separazioni conflittuali. In questo caso, le madri invece di uccidere i loro figli per vendetta contro i mariti, come accade nella tragedia di Euripide - in cui Medea uccide i figlioletti per privare il marito che l’ha ripudiata delle gioie di essere padre - piuttosto tentano di “uccidere” il legame padre-figlio.

Sulla stessa scia si pongono i contributi di Turkat (1995, 1999) sulla “Sindrome della Madre Malevola/Genitore Malevolo”, secondo cui, dopo la cessazione del rapporto coniugale, il genitore, pur rimanendo esente da altre psicopatologie accertabili, e mantenendo coi figli – almeno in apparenza – un efficace rapporto di accudimento, tuttavia esercita nei confronti dell’ex coniuge un comportamento lesivo, teso soprattutto ad impedirgli un normale ed affettuoso rapporto coi figli.

L’alterazione della condotta può comprendere sia veri e propri gesti criminali, oppure può trasformarsi in un eccesso di azioni legali con cui impedire all’altro genitore il rapporto coi figli.

Ma l’intento di questo scritto non è quello di riassumere la vasta letteratura ed il dibattito sulla conflittualità patologica dell’affidamento dei figli dopo le separazioni. Per questo si rimanda il lettore alla bibliografia. L’intento di questo scritto è quello di mettere a fuoco una patologia psichica, gli abusi connessi, esporne la teoria, i criteri diagnostici, e i metodi psicoterapeutici.

Inizierò con alcuni esempi clinici.

Caso n. 1
Maria aveva circa 25 anni quando si rivolse al nostro servizio. I suoi genitori si separarono dopo circa cinque anni di matrimonio, quando la paziente aveva un anno e mezzo. Maria ha una sorella maggiore più grande di due anni. Fino all’età di 18 anni, Maria rifiutò quasi del tutto le frequentazioni col padre. Adesso, da 5 anni, vive con lui, ma non riesce ad organizzare la propria vita. Incostante, tanto nella scelta degli studi universitari, che nella vita sentimentale.
Dopo una fase di valutazione iniziale decidiamo di iniziare la psicoterapia, ma, dopo pochi mesi, Maria si innamora e sparisce.
Torna dopo più di un anno. Due ostacoli l’hanno colta di sorpresa nella sua vita. Il primo è la sua difficoltà ad ultimare il tirocinio universitario, a causa delle troppe problematiche psicologiche irrisolte. Il secondo è la fine – dopo circa un anno - della convivenza con Antonio, il suo fidanzato.
Riprendiamo i colloqui, anche se la sua tendenza ad agire mi fa temere il rischio di ulteriori interruzioni della psicoterapia.
Dopo circa tre mesi, Maria riesce ad esprimere in seduta il suo disagio, creando spontaneamente importanti collegamenti tra passato e presente.
“Mia madre assomiglia molto ad Antonio, perché riesce sempre a passare per vittima e a far sentire in colpa gli altri. Sono gli altri che sono colpevoli delle sue disgrazie”.
E prosegue parlando dei contrasti tra la sorella maggiore e la madre. Alla fine la sorella era andata via di casa:
“Mia madre era convinta che mia sorella se ne fosse andata via di casa perché mio padre le aveva fatto il lavaggio del cervello”.
Maria procede liberamente, tornando a parlare della convivenza fallita col fidanzato, ricollegandola al rapporto con la madre:
“Quando ho lasciato A. ho pensato: ho vissuto un esperienza con una persona che ti porta a fondo come mamma, e, pur avendola vissuta, come ho fatto ad essere così stupida da ricascarci di nuovo? Ero così convinta che tutte le cose che lui mi diceva fossero giuste e che io dovessi impararle. Intuivo che le cose non andavano bene, però non riuscivo a prendere una decisione […]
Anche con mia madre sentivo di non capire le cose e mi fidavo di lei. Quando mia madre diceva che mio padre manipolava mia sorella, non avevo la maturità di capire che erano i loro litigi a farle dire questo. La realtà in cui vivevo era tutta nebulosa: arrivai a pensare le stesse cose che pensava mia madre”.
Maria non ha mai utilizzato il padre come riferimento genitoriale. Non ne ha mai avuto la possibilità. La paziente spiega che in questi ultimi mesi sta avvenendo una sorta di imprevisto recupero:
“Già gli volevo bene a mio padre, ma il fallimento del rapporto con A. mi ha permesso di riavvicinarmi intimamente a mio padre. Lui pensava che fossi matura. Quando gli ho confessato i miei bisogni, ha dato prova di essere un buon genitore … c’avevo rinunciato a mio padre. Anche negli ultimi sei anni pensavo che ormai il nostro rapporto fosse destinato a rimanere superficiale.
Avere scoperto che c’era qualcuno che mi proteggeva come un padre mi ha dato la forza di lasciare A.” Maria continua, oscillando sempre tra passato e presente:
“Adesso mia madre la sento soltanto, ma quando la sento mi viene il magone … la vedo vuota … la vedo come A. … ha sempre i suoi problemi davanti … come se avesse sempre i fantasmi del passato. E’ come se ce l’avessi con lei perché mi ha tenuto nascosto mio padre per tanti anni … ma poi mi fa anche pena … è debole, fa la vittima. Non la sopporto certe volte, come prima non sopportavo papà e mia sorella ...”.

Caso n. 2
Giorgia aveva circa 30 anni quando si rivolse al nostro servizio a causa di una crisi depressiva, insorta alla vigilia delle nozze. Quando aveva 13 anni i suoi genitori si separarono, e lei e il fratello maschio, più piccolo di un anno e mezzo, vennero affidati alla madre. La madre era ed è saldamente legata alla sua famiglia d’origine: lei e la sorella, insieme, sono imbattibili. Già prima della separazione, il padre di Giorgia era oggetto di scherno, dapprima scherzoso, ma via, via sempre più pesante. Alla fine il “pappamolla” si trovò un’altra donna. Giorgia e il fratello, che
avevano avuto sempre rapporti teneri e affettuosi col padre, si trovarono a dover fronteggiare una campagna di denigrazione formidabile scagliata contro di lui. Il ragazzo reagisce positivamente e riesce a mantenere buoni rapporti col padre. Giorgia, invece, si schiera fedelmente con la madre ed il resto della famiglia nell’accusare il padre di essere colpevole della distruzione familiare. Alla fine il “pappamolla” si risente di questo atteggiamento e rinuncia a proseguire la frequentazione con la figlia. Con il figlio, invece, continuano a incontrarsi, sia pure saltuariamente.
In apparenza sembra non esserci alcun problema per Giorgia, a parte il tono depressivo che sembra caratterizzare il comportamento, sia suo, che della madre. Ma alla vigilia delle nozze Giorgia cade in crisi e presagisce la fine della sua esistenza. Minaccia propositi suicidari. Il matrimonio sembra destinato al fallimento. Lo psichiatra prescrive una terapia farmacologica per contenere la fase acuta del disturbo della paziente, anche se confida maggiormente, come fattore terapeutico, nella ripresa di rapporti tra padre e figlia. Anche se la madre di Giorgia e la sorella non comprendono quale giovamento possa portare alla vita della figlia il riavvicinamento al “pappamolla”, tuttavia i rapporti riprendono. Alla fine, il padre parteciperà perfino al matrimonio della figlia.

Caso n. 3
Oliverio Ferraris (2005) riporta l’intervista di una ragazza, ormai adulta, figlia di separati: “Pur di vincere mia madre si era inventata una serie di bugie su mio padre, sui torti che le aveva fatto e su come ci trattava quando andavamo da lui. Mi ricorderò sempre l’espressione di trionfo con cui lo fulminò, quando in tribunale il giudice le dette ragione. Il suo obiettivo non era il mio benessere, come diceva, ma il desiderio di umiliare mio padre” (pag. 94).

Caso n. 4
Sandra è una ragazza di 15 anni che vive nel contesto di un aspro conflitto familiare dopo la separazione. La conflittualità non risolta rende impossibile al padre di partecipare alla vita della figlia, che è affidata alla madre. Questa, spalleggiata dai suoi parenti, ha accusato l’ex marito di aver commesso maltrattamenti sia su Sandra che su di lei; maltrattamenti che, in realtà, non sono mai avvenuti. Sono diversi anni che gli viene impedito di vedere la figlia. Ella, schierata con la madre e i parenti, ha reso dichiarazioni accusatorie contro il padre.
Nonostante ciò, il padre insiste nel tentativo di riavvicinarsi a Sandra, anche sapendo di correre il rischio di esporsi ad ulteriori false accuse. La ragazza minaccia il padre quando viene a cercarla:
“Se non la smetti di venire a cercarmi, alla prossima udienza andrò dal giudice a dire che tu sei voluto entrare in casa con la forza e hai preso mamma a parolacce, e sai bene che il giudice crederà a me e non a te”.
La ragazza scriverà al giudice una lettera piena di false dichiarazioni. Nonostante il padre si prodighi producendo a propria discolpa un elenco di testimoni e le loro dichiarazioni, tuttavia, subirà un decreto di limitazione della potestà genitoriale e verrà condannato penalmente.

Caso n. 5
Emanuele ha circa 40 anni quando esplode la sua crisi matrimoniale. Di fronte alla sua presa di posizione, la moglie gli dice a brutto muso: “Ah, è così, allora adesso esco, vado dai servizi sociali e ti distruggo”. La donna, dopo qualche giorno, sparisce insieme ai due figli di 8 e 12 anni.
Emanuele venne accusato di maltrattare i figli. Da allora può vederli solo attraverso incontri protetti. I figli però manifestano sempre più avversione nei suoi confronti, adducendo a pretesto motivazioni assurde che prima della crisi matrimoniale non avevano mai espresso. I rapporti coi figli non riprendono regolarmente. Ma dopo circa due anni dalla separazione l’ex moglie muore in un incidente stradale. Improvvisamente i figli cambiano atteggiamento nei confronti di Emanuele: sono tornati ad essere i figli affettuosi di un tempo.

Definizione di PAS
Nel 1985, Richard Gardner, psichiatra infantile e forense, membro del Dipartimento di Psichiatria Infantile della Columbia University di New York, coniò il termine “Parental Alienation Syndrome” (PAS) - tradotto in italiano da alcuni autori (Buzzi, 1997; Gulotta, 1998) col termine “Sindrome di Alienazione Genitoriale” - per designare il disturbo psicopatologico dei soggetti in età evolutiva, frequentemente un’età compresa tra i 7 e i 14/15 anni (1985, 1998b), che costituisce la “risposta distintiva” del sistema familiare sottoposto al trauma della separazione. La PAS è dovuta a due fattori concomitanti. Il primo è la “programmazione” o “indottrinamento” di un genitore – che è afflitto da odio patologico - ai danni dell’altro; comportamento definito come “alienante”. Il secondo fattore, che costituisce la principale manifestazione della PAS, è l’allineamento col genitore più amato (il genitore programmante, che fa il lavaggio del cervello, o che induce la PAS) da parte dei figli, i quali si dimostrano personalmente coinvolti in una campagna di denigrazione – che non ha giustificazione, né è sostenuta da elementi realistici - nei confronti dell’altro genitore, che viene “odiato” (il genitore alienato, denigrato, la vittima, o il bersaglio). La finalità è quella di escluderlo dalla loro vita. Le madri sono genitori alienanti molto più frequentemente di quanto lo siano i padri. Naturalmente è fondamentale il ruolo svolto anche da tutti coloro, familiari e non, che si schierano dalla parte del genitore alienante.

Tre tipi di PAS sono stati descritti da Gardner: lieve, moderato e grave (si veda Tav. 1). Nel
tipo lieve, l'avversione é relativamente superficiale ed i figli collaborano alle visite col genitore
denigrato, ma sono a tratti ipercritici e di cattivo umore. Nel tipo moderato, l'alienazione é più
profonda: i figli sono più aggressivi ed irrispettosi, e la campagna di denigrazione può essere quasi continua. Nel tipo grave, le visite al genitore alienato possono essere impedite da vissuti e intense manifestazioni di persecuzione/ostilità da parte dei figli, che possono spingerli a commettere azioni dirette a provocare dispiaceri o violenza fisica al genitore odiato. La gravità della PAS non dipende dall’intensità dell’indottrinamento impartito dal genitore alienante, bensì dal successo che ottiene da parte dei figli. Di conseguenza, è dal personale contributo dei figli alla campagna di denigrazione che deriva la gravità della sindrome, e non dal livello di impegno profuso dal genitore più amato nell’indottrinamento. Gli otto sintomi primari della PAS, riscontrabili nei figli, hanno lo scopo di rafforzare e vitalizzare quanto più è possibile il legame patologico col genitore alienante.

Sintomi principali della PAS e loro implicazioni
  • Campagna di denigrazione: i figli evidenziano astio nei confronti del genitore alienato in maniera continua e insistente.
  • Razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per giustificare il biasimo: i figli riferiscono giustificazioni irrazionali e spesso risibili per spiegare il loro rifiuto del genitore odiato.
  • Mancanza di ambivalenza: i figli mostrano una minima, se non nessuna, ambivalenza nella loro ostilità per il genitore-bersaglio, il quale è sempre considerato totalmente negativo.
  • Il fenomeno del pensatore indipendente: i figli affermano orgogliosamente che i loro sentimenti di avversione verso il genitore odiato, e le ideazioni relative, provengono da loro stessi e non dal genitore alienante.
  • Appoggio automatico al genitore alienante: i figli accettano come valide unicamente le asserzioni del genitore amato, a danno di quelle del genitore odiato, prima ancora di averle ascoltate o comprese.
  • Assenza di senso di colpa: i figli non mostrano empatia per la sofferenza del genitore alienato, che si permettono di bersagliare impietosamente con una crudeltà quasi psicopatica.
  • Scenari presi a prestito: i figli utilizzano termini o frasi solitamente estranee al repertorio dei ragazzi della loro età e di cui possono anche non conoscere esattamente il significato.
  • Estensione dell’ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.
Tavola 1
Diagnosi differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale

Manifestazioni
sintomatiche principali

Lieve

Moderato

Grave

Campagna di denigrazione

Minima

Moderata

Formidabile

Razionalizzazioni deboli superficiali o assurde per il biasimo

Minime

Moderate

Razionalizzazioni
assurde multiple

Mancanza di ambivalenza

Normale ambivalenza

Assenza di
ambivalenza

Assenza di
ambivalenza

Fenomeno del pensatore
indipendente

Abitualmente
assente

Presente

Presente

Sostegno automatico al
genitore alienante nel
conflitto genitoriale

Minimo

Presente

Presente

Assenza di senso di colpa

Normale senso di colpa

Senso di colpa
da minimo a
assente

Assenza di senso
di colpa

Scenari presi a prestito

Minimi

Presenti

Presenti

Estensione dell’animosità alla
famiglia allargata del
genitore alienante

Minima

Presente

Formidabile,
spesso estrema

Difficoltà di transizione al momento delle visite

Abitualmente
assenti

Moderate

Formidabili o visite non possibili


Comportamento
durante le visite

Buono

Antagonistico
e provocatorio
a intermittenza

Visite assenti o
comportamento
distruttivo e
continuamente
provocatorio

Legame con l’alienatore

Solido, sano

Forte, da
lievemente a
moderatamente patologico

Legame
gravemente
patologico,
spesso paranoide

Legame con il genitore
alienato

Forte, sano o
minimamente
patologico

Forte, sano o
minimamente
patologico

Forte, sano o
minimamente
patologico

Tratto da Gardner (1999b)

Oltre agli otto sintomi primari della PAS, Gardner ha successivamente aggiunto (si veda tav. 1) altri quattro criteri diagnostici (1998a e b; 1999b):
  • Difficoltà di transizione: nel momento in cui il figlio deve separarsi dal genitore alienante per trascorrere il periodo di visita con l’altro genitore.
  • Comportamento durante le visite presso il genitore denigrato.
  • Il legame col genitore alienante.
  • Il legame col genitore alienato prima che intervenisse il processo di alienazione.
Il genitore alienante (Gardner, 2002b) invece di contestare ai figli l’assurdità delle loro affermazioni, ne “rispetta” i sentimenti e ne tollera le ripetute esibizioni di maleducazione e diffamazione. Ne risulta un atteggiamento adultomorfico dei figli, che li fa sentire come se si fossero rapidamente elevati a rango di eroici adulti, e col quale essi possono far colpo sui coetanei.

Facendo le debite distinzioni, tale fenomeno ha delle analogie con quello del bullismo (Olweus, 1996). Il bullo compie azioni che mirano a dominare, danneggiare, abusare, offendere, minacciare vittime innocenti che sono incapaci di difendersi. Tale comportamento trova origine sia nell’istigazione da parte di adulti che influenzano i ragazzi in tal senso, sia nell’imitazione di un
comportamento di altri, sia coetanei che adulti, percepito come vincente.

Ciò è dovuto al fatto che, appoggiando automaticamente il genitore alienante, percepito come il più potente dei due, i figli sentono di acquisire potere, perché si mettono al sicuro dal non subire punizioni e di non fare la stessa fine del genitore vittimizzato, ricalcando il classico schema del meccanismo di difesa, descritto da Anna Freud nel 1936, dell’identificazione con l’aggressore. Se dimostrassero affetto al genitore bersaglio, essi stessi correrebbero il rischio di ritorsioni, quanto meno la perdita dell’affetto del genitore alienante (Montecchi, 1994).

Come vedremo più oltre, vi sono anche diversi punti di convergenza tra la dinamica della PAS e quella del mobbing (Giordano, 2004). Nonostante la maggior parte dei genitori bersagliati dalla PAS non facciano granché per meritarsi le sofferenze che vengono loro inflitte dai figli, tuttavia, una minoranza di loro, con la passività, contribuisce al consolidamento della PAS. Essendo senza difesa, denigrati, derisi ed ignorati impunemente, i genitori alienati diventano delle vittime ideali. Finiscono con l’aver paura ad intraprendere qualunque azione, divenendo così, agli occhi dei figli, genitori delegittimati (Rowles).

Normalmente, il genitore bersaglio ha avuto un rapporto affettuoso coi figli, o una minima carenza nelle sue capacità genitoriali. Il marchio caratteristico della PAS è l'esagerazione di difetti marginali e di minime mancanze. Alla denigrazione, qualora non sia stata sufficiente a spezzare il legame affettivo tra il genitore bersaglio e i figli, si possono aggiungere anche le false dichiarazioni o le denunce (anche di abusi sessuali).

L’esperienza dimostra che, qualora venga meno l’influenzamento dei figli da parte del genitore alienante, se il rapporto col genitore alienato, in precedenza, era solido, e non è trascorso molto tempo, i sintomi della PAS svaniscono. Il tempo inoltre, è un elemento a favore del consolidamento della sindrome.

Abuso, categorie diagnostiche ed effetti della PAS
Secondo Gardner, la PAS costituisce una forma di abuso emotivo (emotional abuse) (1998b; 1999a) che si pone all'inizio di una cascata di eventi psichici che ha solo l'origine nel trauma dell’esposizione continuata dei figli al genitore indottrinante, il quale gli trasmette un vissuto di minaccia incombente per l’avvicinarsi dell’altro genitore, nonché il suo odio patologico. In seguito, così come accade per altre forme di abuso, si sviluppano nei figli - proprio per difendersi dal trauma – diversi meccanismi di difesa.

Come evidenziato da Burgess (1987), la ripetuta esposizione ad esperienze di abuso in età evolutiva - atti prima subiti e poi fatti subire - può determinare l'attivazione di alcuni meccanismi difensivi propri della patologia borderline: l'onnipotenza, la svalutazione e la dissociazione. Affinché l’esperienza dell’abuso possa avvenire, è necessario il meccanismo del diniego, cioè la negazione, della propria vulnerabilità. Solo in seguito si attiverebbe il meccanismo dell'identificazione con l'aggressore, attraverso il quale i ragazzi possono percepire un iniziale sentimento di onnipotenza, di potere sull'altro che viene quindi svalutato ed oggettivizzato. Per impedire che sentimenti di identificazione con il soggetto aggredito o sottomesso, sentimenti di dolore e vissuti di colpa vengano ad emergere, ai soggetti coinvolti in abusi occorre un alto livello di dissociazione.

Sia ben inteso che anche il genitore alienato subisce un abuso emotivo: l’odio del suo ex partner si materializza come vendetta compiuta per mano dei figli; al punto che Gardner (2002b) descrive la sua terribile sofferenza paragonandola ad uno “stato di morte vivente” (state of living death).

Tra gli effetti - sia a breve che a lungo termine - sui figli, si sono riscontrati (Gulotta, 1998): aggressività, tendenza all’acting-out, egocentrismo, futuro carattere manipolatorio e/o materialistico, comportamenti autodistruttivi, ossessivo-compulsivi e dipendenti, narcisismo; falso sé, disturbi psicosomatici, alimentari, relazionali, scolastici e dell’identità sessuale; eccesso di razionalizzazione, confusione emotiva o intellettiva, bassa autostima, depressione, fobie, regressione.

Anche Gardner elenca un ventaglio di alterazioni psicopatologiche che possono colpire i figli, e che vanno dalla mancanza di rispetto per le autorità, al narcisismo, all’indebolimento delle capacità empatiche, fino a giungere alla compromissione dell’esame di realtà, e alla paranoia. Sia per i genitori alienanti che per i figli possono diagnosticarsi (DSM IV, 1994; Gardner, 2002a) il Disturbo Psicotico Condiviso (folie à deux) o il Problema Relazionale Genitore-Bambino.

Mentre, per il genitore alienante, sono riscontrabili il Disturbo Delirante, in particolare quello Tipo di Persecuzione, o i Disturbi di Personalità Paranoide, Narcistico e Borderline. Per i figli, invece, sono riscontrabili i Disturbi della Condotta, o d’Ansia di Separazione, o Dissociativo NAS, oppure tutti i tipi di Disturbi dell’Adattamento.

Poiché ciascun tipo di PAS (lieve, moderato o grave) richiede approcci giuridici e terapeutici differenti, é importante che venga condotta un'appropriata valutazione diagnostica preliminare.

Distinzione della PAS dall’abuso realmente commesso dal genitore rifiutato
E’ di fondamentale importanza riuscire a diagnosticare i casi di PAS da altri apparentemente simili (Gardner, 1999a), perché, qualora ci si trovasse in presenza di abuso o incuria realmente commesso dal genitore accusato e rifiutato, la diagnosi di PAS non sarebbe applicabile. Allora, i genitori incolpati ingiustamente di indurre la PAS potrebbero ben difendersi sostenendo che la disapprovazione dei figli è giustificata da reali maltrattamenti commessi dal genitore ripudiato.

Gardner fornisce un lungo elenco di criteri - relativi ai sintomi dei figli e ai modelli comportamentali, la storia familiare e la patologia dei genitori - in base ai quali poter fare questa distinzione.

I sintomi dei figli, in caso di abuso realmente subito dal genitore rifiutato, rientrano solitamente nell’area del Disturbo Post-traumatico da Stress (DSM IV, 1994), e difficilmente mostrano qualcuno degli otto sintomi tipici della PAS.

Modelli comportamentali dei genitori. Solitamente, i genitori alienanti sono poco collaborativi nel sottoporsi a valutazioni, poco attendibili nei loro resoconti, bisognosi di fare continue iniezioni di richiamo per ricordare ai figli i maltrattamenti subiti, premurosi nel proteggere i figli dai pericoli del genitore bersaglio, anche quando si tratti di contesti protetti, e denunciano i presunti abusi solo dopo la separazione.

I genitori di figli realmente abusati dal genitore respinto, invece, tendenzialmente, lasciano che i figli ricordino spontaneamente gli abusi subiti, riconoscono il rischio dell’indebolimento del rapporto tra il genitore abusante ed i figli, che fanno di tutto per ripristinare in condizioni protette; infine, la denuncia degli abusi risale ad un periodo di molto precedente alla separazione.

I genitori bersaglio della PAS, abitualmente, sono attendibili nei loro resoconti, si sono sempre preoccupati del benessere familiare, e le denunce di abuso riguardano solo i figli, non gli altri familiari.

I genitori rifiutati e realmente abusanti, al contrario, di solito, sono poco attendibili nei loro resoconti, si sono preoccupati poco del benessere familiare; e la denuncia di abuso si estende anche ad altri membri della famiglia.

Storia familiare. Per i genitori realmente abusanti spesso si riscontrano precedenti di abuso nella famiglia d’origine e nelle generazioni precedenti, al contrario di quanto avviene per i genitori bersagliati dalla PAS.

Patologia dei genitori. I genitori rifiutati e realmente abusanti soffrono di tendenza all’impulsività (acting-out), all’esplosione violenta di rabbia, e tendono maggiormente alla paranoia rispetto alla popolazione in generale.

I genitori alienanti condividono con i precedenti la tendenza alla paranoia; mentre i genitori alienati, solitamente, hanno un normale autocontrollo, e le eventuali esplosioni di rabbia sono conseguenti al rifiuto, alla frustrazione e al senso di impotenza generato dalla ostilità dei figli.

Proprio a proposito di quest’ultimo aspetto, si possono facilmente rilevare dinamiche comuni a quanto avviene col mobbing nel lavoro (Giordano, 2004). Infatti, il genitore denigrato viene sottoposto ingiustamente, e spesso subdolamente, allo stress dell’avversione dei figli, per poi essere mobbizzato dal genitore alienante, nel momento in cui perde il controllo e reagisce con esasperazione. Il genitore alienante ridefinirà le reazioni del genitore alienato come disturbo psicopatologico e le utilizzerà, sia in sede giudiziale che davanti ai figli, come argomentazione per dimostrarne l’inidoneità genitoriale.

Fattori extrafamiliari di consolidamento della sindrome
Esaurite le capacità autonome di contenimento del disagio di coppia, i genitori si rivolgono all’esterno. I parenti e gli amici possono diventare facilmente istigatori del conflitto, o utili consiglieri, se non addirittura promotori di capacità di riflessione. Ma è estremamente difficile nei casi di conflittualità familiare rimanere neutrali ed evitare il peggio, anche per i professionisti e per coloro che svolgono ruoli istituzionali. Costoro, se non sono adeguatamente preparati, corrono il rischio di farsi suggestionare, schierandosi a favore dell’una o dell’altra fazione (Gardner, 2002b).

Gli avvocati lavorano in un ambito tipicamente basato sul conflitto, e pertanto inadatto a risolvere le difficoltà delle famiglie in crisi (Waldron, Joanis, 1996). Solitamente, gli avvocati difettano di conoscenze psicologiche; non sempre riescono a rendersi conto della distorsione delle dichiarazioni dei loro clienti, e possono ben colludere inconsciamente con atteggiamenti che ad uno psico-professionista apparirebbero patologici (Salluzzo, 2004a).

Naturalmente, il mandato dell’avvocato non è quello di diagnosticare una verità psicologica, bensì quello di delineare una verità processuale tale da far prevalere, all’interno della contesa giudiziaria, gli interessi del proprio assistito.

In conseguenza di ciò, le versioni di parte hanno spesso un tasso di distorsione così elevato, che alcuni autori parlano di “fattoidi” (de Cataldo, 1997) per designare quanto riferito da chi è sottoposto a interrogatori o perizie in ambito giudiziale.

Ciononostante, laddove venga paventato il rischio di maltrattamenti o abusi, spesso gli operatori dei servizi sociali, suggestionati dal rischio di lasciare indifesi dei soggetti deboli, si allarmano e attivano i canali di protezione del minore; e i magistrati, anche quando chiamati ad intervenire da uno dei genitori, non solo sono costretti a prendere provvedimenti limitativi contro il genitore incriminato, ma, preoccupati del rischio di lasciare liberi di agire dei soggetti pericolosi, possono anche colludere col vittimismo/allarmismo degli accusatori, e condannare anche dei genitori innocenti (Gardner, 2002b).

Gardner (1998a) insiste sulla necessità di affrontare la PAS attraverso una serie di interventi psicoterapeutici e provvedimenti giudiziari, integrati e modulati a seconda della gravità della sindrome. Il suo approccio prevede delle sanzioni specifiche di livello crescente contro il genitore alienante, fino ad arrivare, nei casi più gravi, al trasferimento dell’affidamento e della residenza del figlio nella casa dell’altro genitore. Laddove i tribunali si rifiutino di adottare tali provvedimenti, Gardner non vede la possibilità di trattare efficacemente la PAS.

E’ bene sottolineare, non solo la palese inadeguatezza, ma addirittura la pericolosità del contesto giudiziario nel trattare la conflittualità familiare. Tanto che potremmo definire la PAS una patologia iurigena (Salluzzo, 2004a). Detto ciò, non si può nascondere che è difficile per chiunque rimanere neutrali nelle dispute sull’affidamento - anche per gli psicoterapeuti – e cadere in agiti difensivi.

Infatti, è elevato il rischio degli psicoterapeuti di consolidare la sindrome, invece di curarla; di farsi manipolare quando i colloqui avvengono solo col genitore alienante e col figlio indottrinato, e quando si tenga conto solo delle loro dichiarazioni (Lamontagne, 1998).

Così come, quando le informazioni dello psicoterapeuta provengono da una sola parte, si evidenzia il rischio di consolidare nel figlio la convinzione dell’esistenza di un genitore buono ed uno cattivo (Lund, 1995).

Interventi terapeutici al confine tra psicologia e giustizia
La riuscita di un intervento sulla PAS richiede la collaborazione congiunta sia degli psico-professionisti che degli operatori della giustizia (Waldron e Joanis, 1996). Il modello terapeutico di Gardner (1999b) prevede un approccio integrato tra disposizioni del tribunale ed interventi psicoterapeutici.

Nei casi di PAS di tipo lieve, solitamente, non è necessario alcun intervento psicologico, ma basta rassicurare il genitore alienante che manterrà l’affidamento.

Nei casi di PAS di tipo moderato, che sono i più comuni, il tribunale deve stabilire un sistema di sanzioni efficaci che non deve esitare ad infliggere al genitore alienante, qualora tenti di sabotare il programma terapeutico concordato con lo psicoterapeuta. Le sanzioni sono di grado crescente, fino ad arrivare al carcere.

La psicoterapia con i figli adotta principi simili a quelli della deprogrammazione (deprogramming) attuata con i prigionieri che sono stati indottrinati dalla propaganda nemica, subendo il lavaggio del cervello, al punto di arrivare a manifestare una pubblica avversione verso il loro paese d’origine. Lo psicoterapeuta deve imparare a non prendere troppo sul serio le lamentele dei figli, e capire che accontentare eccessivamente i loro desideri di respingere il genitore alienato non va nel loro interesse. Naturalmente, la migliore terapia consiste nel dare ai figli la possibilità di sperimentare, in una frequentazione priva di ostacoli ed influenzamenti del genitore alienante, che il genitore alienato non è così disprezzabile o pericoloso, come loro pensano.

Il genitore alienato, invece, è spesso alquanto confuso a proposito di cosa stia accadendo, e incapace di gestire il rapporto coi figli. Quanto più riceverà informazioni e spiegazioni sul meccanismo della sindrome, tanto più riuscirà a ben orientare le sue reazioni nei confronti delle ostilità dei figli. Innanzi tutto, deve essere rassicurato rispetto alla paura di non essere più amato dai figli. Paradossalmente, è proprio la loro animosità che deve rassicurarlo e fargli comprendere che, finché lo odieranno, egli non gli è del tutto indifferente. Inoltre, il genitore alienato deve essere aiutato a “indurirsi”, a “tener duro”, e a non prendere seriamente le svalutazioni dei figli.

Deve essere aiutato a capire che l’ostilità è una sceneggiata in favore del genitore programmante, dovuta alla paura di inimicarselo, specialmente se esprimessero affetto verso il genitore alienato. Ciò può essere visto come un meccanismo di difesa (Waldron e Joanis, 1996) che ha la principale funzione di proteggere il livello di autostima del genitore alleato coi figli, e serve a sostenerlo nell’affrontare la separazione. Il genitore bersagliato deve capire che, nonostante dimostrino avversione, tuttavia i figli ancora accettano di incontrarlo, e che potrebbe essere peggio, se non lo facessero. Infine, deve essere aiutato a distogliere i figli dalle provocazioni, ad evitare le lunghe ed estenuanti polemiche, ritornando, invece, con i ricordi, ai periodi in cui il loro rapporto era sereno e felice.

Nei casi di PAS di tipo grave (Gardner, 1998a), che rappresentano una piccola minoranza (dal 5 al 10% circa), il conflitto di lealtà del bambino risulta così acuto da rendere impossibili gli incontri. I figli dimostrano di avere una relazione di folie à deux con il genitore alienante, condividendone le idee paranoidi. E’ necessario allora, per Gardner, mettere in atto la misura giudiziaria più severa: trasferire l’affidamento e la residenza del figlio nella casa dell’altro genitore. A tal fine, sotto la guida di uno psico-professionista, è opportuno provvedere ad una sistemazione intermedia dei figli in un luogo di transizione (Transitional Site), piuttosto che il trasferimento diretto dei figli nella casa del genitore odiato. Il Transitional Site Program non preclude la possibilità che il genitore alienante ritorni ad acquisire, infine, lo stato di affidatario primario. E’ prevista l’espansione delle opportunità di accesso ai figli, in rapporto a quanto potrà ridurre il suo tasso di induzione della PAS.

Rilievi critici e approfondimenti
E’ opportuno sottoporre ad alcuni rilievi critici il modello di Gardner, senza però addentrarci
nell’ampio contesto di controversie che ha suscitato la PAS nella letteratura scientifica.
E’ vero che il modello della PAS ha una sua indubbia validità, ma è pur vero che, non sempre,
dopo la separazione, la preferenza di un figlio per un genitore e l’avversione per l’altro dipendono da una campagna di denigrazione. Anche nelle famiglie normalmente unite, ed in assenza di denigrazione, i figli possono allearsi con un genitore e rifiutare l’altro. Quindi, dal momento che il clima rovente e persecutorio delle separazioni spesso induce gli attori della contesa ad attribuire le cause di qualsiasi disagio all’azione ostile della fazione avversa, l’accusa di programmare il figlio potrebbe essere anche solo un malevolo sospetto corredato da apparenze.

Per non parlare del concetto di programmazione. E’ naturale che un genitore, per educare il figlio, gli trasmetta la sua realtà, e che questa realtà possa essersi profondamente alterata riguardo all’ex partner, dopo la separazione. Perciò diventa impossibile distinguere quello che in buona fede il genitore trasmette al figlio a scopo educativo, e quanto egli faccia con l’intento doloso di allontanare il figlio dall’altro genitore (Gulotta, 1998).

Ma è pur vero che Gardner non attribuisce alla programmazione il significato univoco di intento
consapevole, e che la sola determinazione inconscia – anche in buona fede – del genitore alienante è sufficiente a provocare la PAS.

Le implicazioni giudiziarie dell’approccio terapeutico di Gardner possono apparire troppo punitive e ulteriormente traumatizzanti, ma si deve pur riconoscere all’autore il merito di aver sottolineato gli aspetti giudiziari di rafforzamento/terapia della sindrome. La legge pervade ogni nostro comportamento, e, laddove ci sia un vuoto di legalità, può attecchire facilmente qualsiasi forma di di abuso o di psicopatologia.

Tanto è vero, che, secondo le associazioni di genitori, ed alcuni promotori di riforme legislative (Eurispes, 2002; Salluzzo, 2004b), la PAS troverebbe un solido fattore di sviluppo nella normativa che prevede l’affidamento esclusivo ad un solo genitore come regola generale.

L’intervento, che viene considerato il metodo d’elezione per affrontare la conflittualità sulla gestione dei figli nei casi di separazione, è quello della mediazione familiare (Malagoli, 1998; Canevelli e Lucardi, 2000).

C’è chi sostiene (Lund, 1995) che la mediazione familiare possa essere efficace anche nei casi di PAS. C’è chi, invece, è convinto (Cartwright, 1993) che non sia efficace, e che debbano esser presi immediatamente, da parte del tribunale, provvedimenti contro il genitore alienante.

In effetti, sembra difficile, se non impossibile, che il genitore rancoroso, che induce i tipi più gravi di PAS, e che trae vantaggio dalla situazione, accetti spontaneamente di aderire – almeno di aderirvi genuinamente - ad un programma di mediazione familiare. Infatti, c’è chi (Vestal, 1997) ritiene che esistano modelli di mediazione attuabili, ma solo in combinazione con una chiara e rapida azione giudiziale mirata a scoraggiare qualsiasi tentativo di sabotaggio da parte del genitore alienante.

Una situazione ideale di trattamento dovrebbe essere orientata, più che al contenimento coatto della rabbia agita, verso un processo di elaborazione del lutto per la perduta felicità. Infatti, “ … quando i lutti non vengono elaborati essi possono essere fissati (con un restringimento dell’Io e della vita psichica) oppure denegati e rifiutati, pronti all’espulsione e all’agito …” (Del Guerra ed altri, 1996, pag. 206).

L’incapacità di superare il trauma della separazione può provocare una regressione, una limitazione, o peggio, un blocco delle capacità di pensiero (Bion, 1962), sia negli ex partner, che nei figli; e gli ex coniugi – in particolare il genitore alienante - possono rimanere vittime di un odio implacabile per decine di anni se non per tutta la vita (Main, 1966).

Si consideri che tutto ciò non è privo di implicazioni per lo sviluppo delle generazioni future.

Diversi sono gli autori che sostengono la trasmissibilità tra più generazioni (Kaes ed altri, 1993) delle dinamiche psichiche individuali e familiari irrisolte: “Il lutto espulso può venire trasportato … da una persona all’altra, da una generazione all’altra, aumentandone il carico e rendendo sempre più difficile la sua metabolizzazione. Chi riceve il processo negato – “il portabagagli” (Racamier, 1992) – deve affrontare un lavoro inaffrontabile in quanto non ne conosce il senso” (Del Guerra ed altri, 1996, pag. 206).

In virtù di ciò, dovremmo sempre e comunque sostenere la funzione genitoriale, nel momento della crisi che conduce alla separazione. A scopo preventivo, prima della separazione, dovremmo predisporre dei percorsi di sensibilizzazione e preparazione delle coppie. Però, solo un programma di interventi - se necessario, anche su invio del tribunale - abbinati ad una normativa che preveda sanzioni mirate, può evitare che i figli affetti da PAS continuino ad essere abusati e subiscano danni più o meno gravi del loro sviluppo psicologico. L’intervento psicologico, anche se inizialmente penalizzato dalla mancanza di motivazione spontanea, nel tempo, può acquisire un margine sempre più ampio di efficacia.

Conclusioni
Non dobbiamo scoraggiarci di fronte al rifiuto di un figlio verso un genitore. Così come non ci scoraggeremmo - ed interverremmo con dei provvedimenti, nel suo stesso interesse - qualora un bambino si rifiutasse di andare a scuola, o di fare le vaccinazioni, o di curarsi quando è malato, o compiere qualsiasi altro gesto autolesionistico. Cercheremmo di capire se dietro l’apparenza di un desiderio del bambino si nasconda l’interesse di un genitore che sta abusando della sua fiducia.

Allontanare l’odiato ex partner dal figlio può sicuramente corrispondere all’interesse del genitore, ma sicuramente non a quello del figlio. L’interesse del figlio è quello di disporre di entrambi i genitori, e, se possibile, che siano ancora capaci di collaborare e favorire i rapporti, sia con l’altro genitore che con il relativo ramo parentale; quello che può essere definito come cogenitorialità (Mazzoni, 2002), o bigenitorialità (Eurispes, 2005, Nestola, 2005).

Indipendentemente dai differenti fattori che possono entrare in gioco in ogni singolo caso, e al di là dei limiti e delle polemiche che la teorizzazione della PAS ha suscitato, tuttavia, dobbiamo riconoscere che il fenomeno esiste. Qualunque ne sia la causa, è un problema col quale dovremo confrontarci sempre di più, nei casi di figli contesi a seguito di separazioni.

Come abbiamo visto, i tribunali sono il luogo dove le relazioni familiari vengono reificate, e la sofferenza può restare priva di un convincente perché alla disperante perdita di senso e di storia. Il compito degli psico-professionisti è quello di riuscire ad inserirsi all’interno di questo doloroso cammino, evitando che il fallimento e il disorientamento si trasformino in agiti (acting-out) e conflittualità giudiziaria, inasprendo ulteriormente una situazione già compromessa. L’unico modo per evitare questo danno aggiuntivo (Salluzzo, 2004a) è che i professionisti dell’ambito giudiziario e quelli dell’ambito psicologico imparino a lavorare fianco a fianco, sia per tutelare i diritti di ognuno, sia per cercare di ridare un senso ed una progettualità alle famiglie separate.

Fino a quando non verranno prese in considerazione le motivazioni, perlopiù inconsce o non dichiarate, che animano i conflitti familiari, difficilmente la giustizia, da sola, riuscirà a gestire efficacemente le separazioni.


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venerdì, settembre 08, 2006

Affido condiviso Legge del Belgio

TESTO DELLA LEGGE APPENA APPROVATA IN BELGIO

Si osservi chiaramente definita la parita abitativa presso ciascun genitore e misure severe a chi ostacola la relazione genitoriale e trasgredisce le disposizioni.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

18 JUILLET 2006. - Loi tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant (1)



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons de qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil
Art. 2. Dans l'article 374 du Code civil, modifié par la loi du 13 avril 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.
Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »
Art. 3. L'article 387bis du même Code, tel qu'inséré par la loi du 13 avril 1995, est complété par les alinéas suivants :
« Sans préjudice de l'article 1734 du Code judiciaire, le tribunal tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du Code judiciaire. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.
Le tribunal peut, même d'office, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu'il détermine.
Lorsqu'il est saisi pour la première fois d'une telle demande, sauf accord de toutes les parties et du procureur du Roi, le tribunal de la jeunesse statue à titre provisionnel. La cause peut être réexaminée à une audience ultérieure, à une date fixée d'office dans le jugement, dans un délai qui ne peut excéder un an, et sans préjudice d'une nouvelle convocation à une date plus rapprochée, ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa suivant.
Devant le tribunal de la jeunesse, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à ce que les enfants concernés par le litige soient émancipés ou aient atteint l'âge de la majorité légale. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le tribunal par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe.
L'article 730, § 2, a) du Code judiciaire n'est pas applicable à ces causes. ».
Art. 4. Un article 387ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code
« Article 387ter. § 1er. Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le juge compétent. Par dérogation à l'article 569, 5°, du Code judiciaire, le juge compétent est celui qui a rendu la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis, auquel cas la demande est portée devant ce dernier.
Le juge statue toutes affaires cessantes.
Sauf en cas d'urgence, il peut notamment :
- procéder à de nouvelles mesures d'instruction telles qu'une enquête sociale ou une expertise,
- procéder à une tentative de conciliation,
- suggérer aux parties de recourir à la médiation telle que prévue à l'article 387bis.
Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.
Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.
Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.
La décision est de plein droit exécutoire par provision.
§ 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal est saisi par une requête contradictoire.
§ 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision.
L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis.
§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants. »
CHAPITRE III. - Modification du Code judiciaire
Art. 5. L'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 31 mars 1987 et 14 janvier 1993, est complété comme suit :
« 3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Notes
(1) Session ordinaire 2004-2005.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1673/001 du 17 mars 2005. - Amendements, n° 51-1673/002 à 006.
Session ordinaire 2005-2006
Documents parlementaires. - Amendement, n° 51-1673/007 à 13. - Rapport fait au nom de la sous-commission, n° 51-1673/14. - Amendements, nos 51-1673/15 à 17. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-1673/18 - Texte adopté par la commission, n° 51-1673/19. - Amendements, n° 51-1673/20. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1673/21.
Compte-rendu intégral. - Séance du 30 mars 2006.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1645/1. - Amendements, n° 3-1645/2 à 3. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-1645/4. - Texte corrigé par la commission, n° 51-1645/5. - Amendements, n° 3-1645/6. - Décision de ne pas amender, n° 3-1645/7.
Annales parlementaires : 8 juin 2006.

sabato, agosto 19, 2006

Cassazione sulla sentenza di separazione Albano-Power

- Google News [Sintesi delle notizie pubblicate]

Mantenimento figlie maggiorenni a Romina, che pero' perde assegno.

Cassazione sulla sentenza di separazione Albano-Power
Primo round 1-1 tra Bernardini Pace (Romina) e Galizia Danovi (Albano)

La Suprema Corte ha accolto la richiesta di Romina Power di un congruo assegno mensile da parte di Al Bano a favore delle due figlie maggiorenni conviventi con lei a Roma.

I giudici hanno anche voluto ribadire un concetto che riguarda la nuova legge sull'affidamento condiviso: gli emolumenti per i figli non dovranno essere divisi a metà ma continueranno a essere stabiliti in base al reddito dei genitori. [la legge in effetti dice che la suddivisione dei costi viene effettuata in proporzione al reddito di ciascuno]

Al Bano deve sobbarcarsi un cifra da stabilire (Romina ha chiesto diecimila euro al mese per ogni figlia). Al Bano si dice «sorpreso» della sentenza e si definisce «beffato» e urla allo «scandalo»,
«L'unico aspetto positivo della sentenza della Cassazione è che viene meno l'assegno a Romina Power»: questo il commento a caldo di Al Bano Carrisi.

In questi anni - aggiunge - ho pagato tutto io. Romina jr e Cristel hanno studiato nelle migliori scuole: la prima, la più piccola delle due, a Roma al Marymount e l'altra, assecondando un suo desiderio,in Svizzera. Ma ne sono contento, non mi sento una vittima per questo. Se ora dovrò versare più soldi, non vorrei che mi costringessero ad andare a rubare». Dopo la separazione, e prima del divorzio, «Quando è iniziata la mia relazione con Loredana Lecciso, lei ha iniziato a farmi la guerra. Non so che cosa scatta nella mente di una donna, per questi anni le ho sempre versato 3.600 euro al mese».

L'ex moglie del cantante pugliese di Cellino San Marco non avrà, però, diritto ad alcun assegno di mantenimento per sè: ad avviso della Suprema Corte, Romina non ha subito, dalla rottura coniugale, una «contrazione dei redditi tale da giustificare» un contributo economico da Albano.

Con questa decisione la Suprema Corte ha colto l'occasione per fare alcune importanti precisazioni anche sulla recente legge (n. 54 del 2006) sull'affido condiviso. In particolare la Cassazione ha accolto il primo dei tre motivi di ricorso presentati da Romina contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Lecce il 27 aprile 2002, aveva affermato che l'affidamento congiunto di Cristel e Romina Jolanda significava che Albano non doveva dare alla loro madre alcun assegno per le due ragazze in quanto su ognuno dei due genitori — stante la scelta dell'affido «bigenitoriale» — «doveva gravare paritariamente» l'obbligo del mantenimento. Questa interpretazione sugli oneri economici dell'affido congiunto — nel senso che la bigenitorialità verrebbe intesa come divisione al 50% delle spese per i figli — non è stata condivisa dalla Cassazione che, senza mezze parole, la ha giudicata «errata». In proposito gli «ermellini» affermano che «anche la legge 54 del 2006, da poco approvata, è una ulteriore e definitiva conferma che l'affidamento congiunto non può certo far venire meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori a contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza». Per la Cassazione l'affidamento congiunto non ha come «conseguenza automatica» il «principio che ciascuno dei genitori provvede in modo diretto ed autonomo alle esigenze dei figli». In pratica il genitore più «forte» economicamente, dovrà continuare a versare l'assegno per i figli nelle mani del genitore presso il quale i ragazzi vivono.

[NDR la legge dice che per figli maggiorenni l'assegno spetta direttamente ai figli, che possono decidere autonomamente della loro vita. si suppone che se un maggiorenne possa votare l'assegno spetti a lui direttamente. se i giudici ritengono che un maggiorenne non abbia diritto al mantenimento in forma diretta, farebbero meglio a interdire quel minore, al fine di evitare che quella persona incapace possa alterare i risultati elettorali.]

"Per i miei figli non ho mai lesinato niente, a Cristel e Romina ho sempre pagato le spese per l'istruzione, ed hanno frequentato ottime scuole. Per quanto riguarda la mia ex moglie, sono stanco e amareggiato, e da anni le verso un assegno, anche se e' stata lei la promotrice della nostra divisione". Cosi' Albano Carrisi, raggiunto telefonicamente dall'Agi, commenta la sentenza.

La sentenza della Suprema Corte, come spiega il difensore del cantante, l'avvocato Anna Galizia Danovi, si riferisce ai patti di separazione, mentre in fase di divorzio, il giudice del tribunale di Brindisi ha stabilito che Albano debba versare una somma a favore della ex moglie. "Sono contenta per il principio espresso dalla Cassazione sull'assegno personale alla signora Power, di cui dovra' tenere conto il giudice del divorzio che, al contrario - afferma il legale - glielo aveva attribuito in via provvisoria. Contro questa decisione noi continuiamo a presentare domande di modifica che ancora non sono state esaminate".

Sul mantenimento alle due figlie, aggiunge l'avvocato, nulla da obiettare, "Albano non lo ha mai messo in discussione, ha sempre pagato quello che serviva, forse anche di piu' rispetto a quel che doveva".

Il cantante, tuttavia, definisce "una vicenda amara" questi anni passati nei tribunali per stabilire i criteri di affidamento delle figlie e il mantenimento. "Prima della separazione - racconta Albano - avevamo deciso cosa spettava a entrambi ed eravamo d'accordo su tutto. Poi, quando Romina ha chiesto l'affidamento esclusivo delle due ragazze, che erano andate da lei a Roma, ho capito che le cose erano cambiate, e sono iniziate le richieste di denaro... Un amore puo' durare un giorno, un anno o una vita, ci vorrebbe piu' rispetto per cio' che si e' vissuto. E poi, rispetto il punto di vista di Romina, ma non vedo perche' deve sempre essere l'uomo a pagare: e' lei che se n'e' andata, spezzando anche un duo di grande successo artistico".

A sette anni dalla separazione, coniugale e professionale, Albano Carrisi e Romina Power si 'fronteggiano' ancora nelle aule di giustizia. Una sentenza della Cassazione (n.18187) depositata oggi, ha accolto un ricorso della Power in merito alla rideterminazione del contributo dovuto da Albano per le due figlie piu' piccole nate dal loro matrimonio. Romina, infatti, si era vista respingere tale domanda (con la richiesta di 10 milioni di lire mensili per ogni figlia) dalla Corte d'appello di Lecce, insieme a quella con cui chiedeva che le venisse attribuito un assegno per il proprio mantenimento.

Nella vicenda in esame, inoltre, osservano gli 'ermellini', "pur essendo venuto meno l'affidamento in oggetto per essere le figlie divenute nel frattempo maggiorenni, tale circostanza non modifica per il giudice del rinvio i termini della questione, perdurando l'obbligo del mantenimento, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore eta', finche' le figlie non diventino autosufficienti dal punto di vista economico".

Romina Power, pero', non ricevera' alcun assegno dall'ex marito per il proprio mantenimento: per i giudici di piazza Cavour, il suo ricorso su questo punto e' "inammissibile" e "logiche e sufficienti" sono state le argomentazioni della Corte di merito "non ritenendo la contrazione dei redditi della stessa in misura tale da giustificare la corresponsione di detto assegno e valutando in concreto la sua capacita' professionale e la frequente partecipazione a spettacoli, mostre ed altri eventi".

La Corte di Appello di Lecce invece aveva affermato che l'affidamento congiunto di Cristel e Romina Jolanda significava che Albano non doveva dare alla loro madre alcun assegno per le due ragazze in quanto su ognuno dei due genitori ''doveva gravare paritariamente'' l'obbligo del mantenimento. Per gli ermellini il genitore piu' 'forte' economicamente, dovra' continuare a versare l'assegno per i figli nelle mani del genitore presso il quale i ragazzi vivono.

Il matrimonio, anche artistico, della coppia - celebrato il 26 luglio del 1970 in un bagno di folla - è durato per quasi trenta anni, fino alla separazione consensuale registrata dal Tribunale di Brindisi il 27 maggio 1999.

Non è esattamente "Felicità" quella di Al Bano alla notizia della sentenza della Cassazione. Romina Power, sua moglie per 29 anni, ha avuto ragione e le loro figlie (maggiorenni) Cristel e Romina junior riceveranno dal Melodioso di Cellino un "congruo assegno". Il signor Carrisi: "E' uno scandalo, è stata lei ad andarsene. L'unico aspetto positivo della sentenza è che non dovrò più dare l'assegno a Romina, 3600 euro al mese". La Cassazione ha ricordato al cantante che "i figli si mantengono fino a quando non raggiungono l'indipendenza economica". Ancora Al Bano: "Se dovrò versare più soldi, non vorrei che mi costringessero ad andare a rubare. In questi anni ho pagato tutto io. I figli li ho cresciuti io. Mi sono ritrovato a fare da padre e da madre, mentre Romina aveva le crisi esistenziali".
(Fonte: "la Repubblica", "QN-Il Giorno", "Il Messaggero")

In particolare la Cassazione - con la sentenza 18187 depositata e resa pubblica solo oggi, nonostante la camera di consiglio si sia svolta lo scorso 27 febbraio - ha accolto il primo dei tre motivi di ricorso presentati da Romina, difesa dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Lecce il 27 aprile 2002, aveva affermato che l'affidamento congiunto di Cristel e Romina Jolanda significava che Albano non doveva dare alla loro madre alcun assegno per le due ragazze in quanto su ognuno dei due genitori - stante la scelta dell'affido 'bigenitoriale' - ''doveva gravare paritariamente'' l'obbligo del mantenimento.

Questa interpretazione sugli oneri economici dell'affido congiunto - nel senso che la bigenitorialita' verrebbe intesa come divisione al 50% delle spese per i figli - non è stata condivisa dalla Cassazione che, senza mezze parole, la ha giudicata ''errata''.

In particolare la Cassazione - con la sentenza 18187 depositata e resa pubblica solo oggi, nonostante la camera di consiglio si sia svolta lo scorso 27 febbraio - ha accolto il primo dei tre motivi di ricorso presentati da Romina, difesa dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Lecce il 27 aprile 2002, aveva affermato che l'affidamento congiunto di Cristel e Romina Jolanda significava che Albano non doveva dare alla loro madre alcun assegno per le due ragazze in quanto su ognuno dei due genitori - stante la scelta dell'affido 'bigenitoriale' - ''doveva gravare paritariamente'' l'obbligo del mantenimento.
Questa interpretazione sugli oneri economici dell'affido congiunto - nel senso che la bigenitorialita' verrebbe intesa come divisione al 50% delle spese per i figli - non è stata condivisa dalla Cassazione che, senza mezze parole, la ha giudicata ''errata''.

Per la Cassazione l'affidamento congiunto non ha come ''conseguenza automatica'' il ''principio che ciascuno dei genitori provvede in modo diretto ed autonomo alle esigenze dei figli''. In pratica il genitore piu' forte economicamente, dovrà continuare a versare l'assegno per i figli nelle mani del genitore presso il quale i ragazzi vivono.

Piazza Cavour precisa anche che se i figli sono maggiorenni - come nel caso di Cristel e Romina Jolanda, che hanno compiuto i 18 anni nel corso della causa - viene chiaramente meno l'affidamento, ma ''perdura l'obbligo del mantenimento, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, finche' i figli non diventino autosufficienti dal punto di vista economico''.

Adesso la Corte di Appello di Lecce dovrà attenersi a questi principi e porre a carico di Albano un assegno per le due figlie (l'entità dovrà essere determinata), da corrispondere a Romina che aveva chiesto diecimila euro di mantenimento per ciascuna delle due ragazze.
A Romina - visto che non ha avuto successo la sua richiesta di ottenere un assegno per sè d i 5.164 euro al mese - rimane solo la possibilità di utilizzare due appartamenti nella tenuta agricola di Albano, nelle campagne di Cellino San Marco.

Dalle nozze della coppia sono nati altri due figli: il primogenito Yari, e la secondogenita Ylenia, scomparsa durante un viaggio negli Usa in circostanze mai chiarite. Albano ha poi avuto altri due bambini dalla successiva unione con Loredana Lecciso.

LA REAZIONE DI AL BANO
«Per i miei figli non ho mai lesinato niente, a Cristel e Romina ho sempre pagato le spese per l'istruzione, e hanno frequentato ottime scuole. Per quanto riguarda la mia ex moglie, sono stanco e amareggiato, e da anni le verso un assegno, anche se è stata lei la promotrice della nostra divisione».

«Prima della separazione - racconta Al Bano - avevamo deciso cosa spettava a entrambi ed eravamo d'accordo su tutto. Poi, quando Romina ha chiesto l'affidamento esclusivo delle due ragazze, che erano andate da lei a Roma, ho capito che le cose erano cambiate, e sono iniziate le richieste di denaro... Un amore può durare un giorno, un anno o una vita, ci vorrebbe più rispetto per ciò che si è vissuto. E poi, rispetto il punto di vista di Romina, ma non vedo perchè deve sempre essere l'uomo a pagare: è lei che se n'è andata, spezzando anche un duo di grande successo artistico».

La Bernardini Guerra [al condiviso] ha vinto la sua prima battaglia?

La questione, sotto il profilo giuridico, viene ridimensionata da Galizia Danovi, legale di Al Bano secondo la quale a modificare le cose non solo, negli ultimi due anni, è intervenuto il divorzio tra i due ex coniugi, ma sono anche cambiate le condizioni di vita delle due figlie.

"La più grande, Cristel, da anni non vive più con la madre ed è completamente autonoma sul fronte economico, e anche Romina Jolanda ha fonti di reddito e spesso sta a Cellino San Marco dal padre". Cristel lavora come cantante, mentre Romina Jr ha partecipato con il papà, come concorrente, all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, un'opportunità che la ha lanciata nel mondo della tv e delle ospitate.